Gio. Mag 14th, 2026

​Sentenza 7957/2026: la Cassazione e il primato del reddito effettivo per l’accesso a sussidi e formazione professionale

​Il confine tra “occupato” e “disoccupato” non è più tracciato da una mera formalità fiscale, ma dalla realtà fenomenica del reddito. Con la sentenza n. 7957/2026, la Corte di Cassazione ha statuito un principio di preminente civiltà giuridica: la titolarità di una Partita IVA non oblitera lo status di disoccupazione qualora l’attività non produca un’effettiva capacità reddituale.
​Questa pronuncia non si limita a salvaguardare l’erogazione della NASpI, ma funge da scudo per il diritto inalienabile alla formazione professionale, eradicando quella “presunzione di occupazione” che per anni ha inibito il reinserimento di chi tenta la via dell’autoimprenditorialità.
​La definizione di “disoccupato” poggia ancora solidamente sul D.Lgs. n. 150/2015, il quale ancora la conservazione dello status al mancato superamento della “no-tax area”. In ossequio al principio di effettività, la norma — tuttora vigente — individua parametri certi basati sul reddito dell’anno solare in corso:


■ ​Lavoro Autonomo: Lo status e i benefici correlati persistono se il reddito annuo è inferiore a 5.500,00 euro.


■ ​Lavoro Dipendente: La soglia di tolleranza, armonizzata alle detrazioni fiscali (Art. 13 TUIR), è fissata a 8.500,00 euro.


​La Suprema Corte ha cristallizzato la natura della Partita IVA quale “atto preparatorio”: in assenza di ricavi, il cittadino resta, de facto e de jure, un disoccupato. Non rileva la storiografia reddituale passata, bensì la reale contingenza economica del presente.
​Il riflesso più innovativo della sentenza investe le politiche attive del lavoro. L’accesso a programmi d’eccellenza come il Programma GOL o i fondi FSE è subordinato alla persistenza dello status di disoccupazione.
​Grazie alla ratio dei giudici di legittimità, il lavoratore con posizione fiscale inerte o con contratto “sotto soglia”:


● ​Mantiene la legittimazione all’iscrizione ai corsi di formazione professionale finanziati;
● ​Preserva il diritto ai sostegni economici erogati per il contrasto alla povertà e l’attivazione lavorativa (ADI e SFL), che nel 2026 prevedono un’indennità base di 500,00 euro mensili.
​Sotto il profilo previdenziale, la Cassazione censura la prassi di revoca della NASpI fondata sull’omessa comunicazione del “reddito presunto” (ex Art. 10, D.Lgs. 22/2015). Se il reddito effettivo è pari a zero, l’obbligo comunicativo decade per carenza di oggetto:

● Non si può sanzionare il silenzio su un guadagno inesistente.
​La richiamata evoluzione giurisprudenziale riconnette il D.Lgs. 150/2015 alle attuali esigenze di flessibilità del mercato. Lo Stato non può, e non deve, sanzionare l’iniziativa individuale. Finché l’attività non garantisce un’autonomia economica sopra le soglie prefissate, il cittadino deve essere considerato un “disoccupato in transito”, titolare del diritto alla formazione e destinatario dei sussidi necessari alla propria dignità sociale.

Renato Mangano


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