A fare chiarezza sul “coordinamento”  fra norme dettate dal Dpcm e l’ordinanza regionale è una circolare della Presidenza della Regione del 26 ottobre, nella quale viene specificato come in Sicilia, oltre alle disposizioni del Decreto nazionale, troveranno applicazione anche le misure di prevenzione più stringenti introdotte dal Governatore “in relazione al sopravvenuto aggravamento del rischio sanitario verificatosi nel territorio”. Trasporto pubblico: sia sui bus che sui treni è consentita l’occupazione del 50% dei posti a sedere e in piedi per i quali il mezzo è omologato (a fronte dell’80% previsto dal Dpcm). In ogni caso deve essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Scuole, nel territorio della Regione Siciliana sono sospese le attività didattiche in presenza degli istituti scolastici secondari di secondo grado e paritari. In relazione alle nuove disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 – si legge nella circolare – nei limiti percentuali dell’autorizzato ricorso alla didattica in presenza, è attribuita facoltà ai dirigenti scolastici di attivare ogni azione per garantire i servizi scolastici agli studenti disabili o portatori di bisogni speciali ovvero per assicurare la continuità dell’azione formativa in caso di particolari e limitate situazioni di contesto, derivanti da motivate difficoltà di ordine tecnico-informatico e/o organizzativo. Il decreto nazionale prevede invece la didattica in presenza per elementari e medie, e l’incremento della didattica a distanza “almeno” al 75% per gli istituti superiori.

Circolazione spostamenti, con la conferma del “coprifuoco” notturno. “Su tutto il territorio della Regione Siciliana – ferme le misure maggiormente restrittive per le “zone rosse” ed i Comuni sottoposti a Protocolli contenitivi – dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo sono limitati gli spostamenti con ogni mezzo, ad eccezione degli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o d’urgenza, per motivi di salute, ovvero per il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza”. Per l’asporto e la consegna a domicilio inerenti ai servizi di ristorazione di cui all’art. 1, comma 9, lettera e, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, gli spostamenti sono consentiti fino alle ore 24.00. Eventuali limitazioni di ingresso e di uscita dal territorio della Regione Siciliana sono disciplinate dai provvedimenti del Governo nazionale su proposta del Presidente della Regione».

Attività di ristorazione: ad eccezione delle “zone rosse” restano consentite le attività dei servizi di ristorazione, di mense e di catering nei modi e termini disciplinati dal Decreto nazionale. Per quanto riguarda strutture termali, centri benessere, centri culturali, centri sociali, piscine e palestre, rimangono consentite solo quelle inerenti ai servizi alla persona, come previsto dal Dpcm, mentre centri commerciali ed outlet potranno restare aperti nelle giornate domenicali solo fino alle 14 (mentre il decreto nazionale non prevede limitazioni agli orari), ad eccezione  di farmacie, edicole e tabaccherie, “a cui si applica il vigente orario di chiusura”.

Commemorazione dei defunti: nelle giornate dell’1 e 2 novembre saranno i Sindaci dei Comuni a disciplinare, con propri provvedimenti, adeguate modalità di accesso ai cimiteri, rispettose delle regole di distanziamento interpersonale e dei divieti di assembramento. In conclusione poiché il trend dei contagi nell’Isola fa ritenere necessaria l’adozione delle sopra indicate misure urgenti restrittive specifiche, finalizzate al contenimento del contagio, le suddette disposizioni di cui all’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.51 del 24 ottobre 2020 trovano applicazione in luogo di quelle previste, nelle stesse materie e/o settori di attività, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020».