“Gentile assistito, a decorrere dal mese di gennaio 2012 è stata resa operativa nella Regione Siciliana la procedura per la verifica delle esenzioni ticket per reddito … sono stati eseguiti dei controlli effettuati sula base delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate…il Sistema Tessera Sanitaria ha evidenziato l’insussistenza dei requisiti necessari per usufruire di tale beneficio, per Lei e/o persone a Lei riconducibili a mezzo dell’autocertificazione presentata, per la seguente motivazione”.
Inizia così la lettera dell’Asp di Messina che tantissimi cittadini stanno portando negli uffici della Cisl, della Federazione dei Pensionati e dell’Adiconsum con la quale si chiedono indietro somme relative ai ticket sanitari degli anni dal 2012 in poi. Con una postilla che sta facendo preoccupare tante persone in difficoltà: “Ai sensi del comma 11 dell’art. 1 del menzionato decreto, le sarà inoltre, inibito l’accesso a nuove prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio Sanitario Nazionale fino all’atto della regolarizzazione del debito pregresso, con comunicazione al MMG (Medico di Medicina Generale) e/o al PLS (Pediatra di Libera Scelta)”.
“Ci sembra una cosa incredibile che vìola le principali norme costituzionali di accesso alla Salute – affermano il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi e il segretario generale della Fnp Cisl Messina, Giovanni Ammendolia – stiamo ricevendo in questi giorni diversi verbali o ingiunzioni per accertamenti su autocertificazioni di esenzioni ticket che non forniscono informazioni sufficienti a verificare ed eventualmente opporsi al provvedimento. Ci siamo subito messi in moto, attraverso l’Adiconsum, la nostra associazione a tutela dei consumatori, e stiamo valutando anche con i legali quali sono le strade da percorrere”.
Le contestazioni decorrono dal 2012 per i cittadini che hanno beneficiato di esenzione dal pagamento ticket, dopo aver autocertificato una condizione risultata “non corrispondente” Il verbale notifica al cittadino l’accertamento e la violazione dell’art. 316 ter del codice penale, e prevede il pagamento del ticket dovuto per tutte le prestazioni effettuate al quale si aggiunge una sanzione in misura ridotta pari al ticket, se si decide di pagare entro 60 giorni riconoscendo l’errore.
In alternativa, il cittadino ha tempo 30 giorni dal ricevimento del verbale per presentare argomentazioni e documentazione difensiva.
“Sanzioni ancorché ridotte, raddoppiano il dovuto, ma dai casi che abbiamo finora visto la maggior parte risultano prescritte le sanzioni perché relative a 5 anni antecedenti il ricevimento del verbale e quindi ingiuste. I ticket si prescrivono in 10 anni mentre le sanzioni in 5 dal ricevimento del verbale”, ricordano Alibrandi e Ammendolia.
“Il cittadino – aggiungono – è spesso in buona fede o estraneo all’errore. Essendo passato tutto questo tempo, per molti è difficile ricordare. L’utente che viene a sapere tramite multa, di aver sbagliato un’esenzione nel 2012 si troverà poi, con molta probabilità, a ricevere ulteriori avvisi per gli anni successivi senza poter rettificare l’errore. Abbiamo, quindi, chiesto un incontro immediato con l’Asp per approfondire la vicenda. Intanto invitiamo i cittadini a fare le opportune verifiche presso l’Adiconsum prima di pagare, in quanto le somme versate impropriamente non vengono restituite”.